La rete VIM sui criteri di idoneità: “non è una dichiarazione di guerra ma quasi”

Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo riunitosi la scorsa settimana ha varato le linee guida che regolano l’eleggibilità delle organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi della nuova legge 125. Si tratta delle modalità con cui i diversi soggetti potranno iscriversi all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro previsto dall’art. 26 della legge e dal decreto ministeriale 113/2015, quello che di fatto sostituisce l’idoneità delle ONG della legge 49/87.

Sarà un elenco unico, che vede un’iscrizione quasi automatica per le ONG già idonee al 31 dicembre scorso e descrive i difficili requisiti richiesti per gli altri soggetti. Di fatto per essere iscritti nell’elenco serviranno gli stessi requisiti, la stessa complessità organizzativa e la stessa burocrazia che erano richiesti per ottenere l’idoneità ONG.

Sarà stata la fretta per varare i regolamenti nei tempi previsti dalla legge, o il mancato coinvolgimento del neo vice-ministro, nominato solo alcuni giorni fa, ma quello che si legge chiaramente tra le righe delle Linee Guida approvate è un tradimento della parte della nuova legge che voleva togliere sbarramenti all’ingresso e includere anche le piccole organizzazioni della società civile, quali le Onlus e quelle che si occupano di sensibilizzazione, educazione alla cittadinanza mondiale, commercio equo, adozione a distanza, co-sviluppo, microcredito, che rimarranno escluse dall’elenco unico, così come dalle risorse. La richiesta fatta dalle ONG di individuare criteri inclusivi di accesso all’elenco, specialmente per i nuovi soggetti, non è stata minimamente presa in considerazione.

Quindi le organizzazioni di volontariato piccole e medio-piccole come le nostre sono completamente tagliate fuori, persino nelle loro eventuali organizzazioni a rete formalmente costituite come VIM. 

All’elenco dei soggetti senza finalità di lucro previsto dall’art. 26 della legge 125 non ci saranno che pochissime, forse persino nessuna, aggiunte rispetto alla precedente situazione di idoneità delle Ong prevista dalla L. 49 e in ciò si può candidamente riconoscere un tradimento dell’originale spirito della L. 125, che avrebbe voluto e dovuto ‘‘includere ‘‘ e non proseguire negli steccati protettivi. Non è solo una questione di esclusione da provvidenze pubbliche (che sembra l’unico criterio ispiratore del censore che ha redatto la norma) ma è un vulnus profondo e inaccoglibile al lavoro, all’esistenza pluridecennale e al contributo dato da centinaia di piccole associazioni alla cooperazione italiana, da cui continueranno a essere non riconosciute, estromesse, ignorate e marginalizzate.

Non è una dichiarazione di guerra ma quasi, poichè si conferma una polarizzazione sulle “big agencies” e una anomale virata della cooperazione, che abortisce lo spirito della stessa legge, laddove prevedeva che “L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà ” e che, invece, riconosce de facto solo le grandi organizzazioni già esistenti (quelle della lettera a dell’art. 26) in grado di mostrare grandi bilanci (e persino  grandi costi di gestione), ovvero proprio il contrario della grande e bellissima peculiarità del volontariato italiano, soprattutto quello in Madagascar.

E’ importante ribadire che non si deve fare coincidere il riconoscimento e l’inclusione con l’accesso alla distribuzione di contributi (CHE PUO’ ANCHE ESSERE COSA SECONDARIA) : sono due cose diverse e anche le reti di Ong insieme hanno invano chiesto di distinguere i criteri di accesso all’Elenco – inclusivi – da quelli per accedere ai bandi – selettivi. La legge sembra essere stata stravolta o interpretata in modo chiaramente diverso da quanto inteso dal legislatore e approvato dal Parlamento, in particolare all’articolo 26, laddove:
“1. L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali “

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